Si comunica alle SS.LL. che il Governo Italiano - "al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione" - ha emanato il decreto-legge 6.8.2021, n. 111 (avente per oggetto “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”) che all'art. 1, comma 6, prevede che al decreto-legge 22.4.2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17.6.2021, n. 87, sia inserito l'articolo "9-ter" il cui primo comma dispone che “dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza ... tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde Covid-19”.

A partire dal 1° settembre 2021, pertanto, tutto il personale scolastico è tenuto a possedere ed esibire a richiesta il proprio "Green Pass" o "certificazione verde". Tale obbligo non opera sugli alunni delle scuole di ogni ordine e grado ma unicamente sugli studenti universitari.

 

Alla luce di quanto stabilito dalla su riportata norma, quindi, il dipendente che non sia in possesso del "Green Pass" o, comunque, non sia in grado di esibirlo al personale addetto al controllo (che in quanto delegato dal Dirigente Scolastico è a tutti gli effetti un pubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie funzioni):

  • non potrà svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola;
  • risulterà assente ingiustificato con quanto ne consegue, sia sotto il profilo disciplinare che giuridico-economico e a decorrere dal quinto giorno sarà disposta nei suoi confronti la sospensione senza stipendio con riammissione in servizio non appena si sia acquisito il possesso della "certificazione verde".

Come esplicitato nella nota del Ministero dell’Istruzione n. 1237 del 13.8.2021

la violazione del dovere di possesso ed esibizione della "certificazione verde" è sanzionata in via amministrativa dai dirigenti scolastici, quali “organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro”. Pertanto, alla sanzione, che incide sul rapporto di lavoro si somma la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell’obbligo di possesso/esibizione stabilita in un importo da 400 a 1000 euro e comminata ai sensi dell’art. 4 del decreto-legge n. 19/2020 convertito dalla legge n. 35/2020.

 

Come ottenere il "Green Pass"

Nella su riportata nota ministeriale del 13.8.2021 si ribadisce che il "Green Pass" (che “costituisce una ulteriore misura di sicurezza”) si può ottenere con una o più delle seguenti condizioni:

  • aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
  • aver completato il ciclo vaccinale;
  • essere guariti da Covid-19 nei sei mesi precedenti;
  • essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti.

Il "Green Pass" ha una validità temporale legata al tipo di condizione che ne ha permesso l’emissione; pertanto, nel caso di negatività al tampone, la sua validità è di sole 48 ore, quindi dopo due giorni dal test il "Green Pass" non è più valido. In caso di vaccinazione, il "Green Pass" è valido solo dopo 15 giorni dalla prima dose o dall’effettuazione del vaccino monodose. Il "Green Pass" per vaccinazione (prima dose) è generato automaticamente dalla Piattaforma nazionale-DGC (Digital Green Pass) dopo 12 giorni dalla somministrazione ed è valido dal 15° giorno dal vaccino fino alla data della seconda dose. La Certificazione dopo la seconda dose è valida, al momento per 9 mesi (periodo che sarà portato prossimamente a 12 mesi dal Parlamento dopo il recentissimo pronunciamento del CTS).

La verifica del "Green Pass"

La verifica del "Green Pass" avviene tramite apposita applicazione di verifica nazionale “App VerificaC19” con la seguente modalità:

  • la Certificazione è richiesta dal verificatore all’interessato che mostra il relativo "QR Code" (in formato digitale oppure cartaceo);
  • l’App legge il "QR Code", ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato;
  • l’App applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida;
  • l’App mostra graficamente al verificatore l’effettiva validità della Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario della stessa.

I verificatori inquadreranno il "QR Code" della "certificazione verde", che si può esibire in formato cartaceo o digitale, accertandosi della validità e dei dati identificativi.

Per il rispetto della privacy, durante la verifica occorre esibire solo e soltanto il "QR Code" e - nel caso di impossibilità di identificazione personale - il documento di identità per verificare che il "Green Pass"  esibito sia effettivamente quello del dipendente.

Detta verifica, fino a nuove disposizioni, sarà effettuata giornalmente nella sede di direzione: il personale docente ed ATA prima di recarsi negli altri plessi/sedi per espletare le attività programmate dovrà pertanto effettuare tale verifica presso la sede centrale.

Certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-covid-19

Con circolare n. 35309 del 4 agosto 2021, il Ministero della Salute ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 sia omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata.

La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-covid-19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato cartaceo e, nelle more dell’adozione delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 105/2021, ha validità massima fino al 30 settembre 2021. Fino a tale data, sono pure validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali.

Fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni, le certificazioni potranno essere rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale. La certificazione, rilasciata a titolo gratuito, dovrà contenere:

  • i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
  • la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del decreto-legge 23.7.2021, n. 105”;
  • la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura “certificazione valida fino al__" (indicare la data, al massimo fino al 30 settembre 2021);
  • dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore Covid-19 (denominazione del Servizio; Regione);
  • timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);
  • numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico certificatore.

I certificati non possono contenere altri dati sensibili del soggetto interessato (es. motivazione clinica della esenzione). Per il rilascio di tali certificazioni potranno essere utilizzate anche le piattaforme regionali già preposte al rilascio di certificati vaccinali e di inidoneità alla vaccinazione.

La presente circolare, ai sensi della legge n. 241/1990 e del decreto legislativo n. 82/2005, si intende notificata a tutti gli interessati con la pubblicazione

  • all’albo "on line" del sito web dell’Istituto

Informativa privacy

  • Il decreto-legge 6.8.2021, n. 111 (avente per oggetto “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”) all'art. 1, comma 6, prevede che al decreto-legge 22.4.2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17.6.2021, n. 87, sia inserito l'articolo "9-ter".
  • In base a detta nuova disposizione dal 1°settembre 2021 e sino al 31 dicembre 2021 (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza), al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico deve possedere, con obbligo di esibizione, il "Green Pass" covid-19.
  • Prima di accedere all’interno dell’istituto scolastico ciascun dipendente dovrà mostrare all'incaricato della procedura di verifica il "QR Code" del suo "Green Pass" (in formato digitale oppure cartaceo) ed esibire il suo documento di riconoscimento.
  • In relazione all’emergenza sanitaria da Covid-19, i dati personali acquisiti saranno conservati per 14 giorni, come richiesto dalle disposizioni vigenti al fine di consentire il tracciamento in caso di necessità.
  • I dati non saranno oggetto di diffusione a terzi, ma potranno essere comunicati alle autorità sanitarie e di pubblica sicurezza competenti.
  • Il "titolare del trattamento" è la scrivente.
  • Per esercitare i diritti ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in qualità di interessato si può contattare il "titolare del trattamento" inviando una comunicazione all'indirizzo di posta istituzionale della scuola: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

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